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Euroenergy nasce dall’esperienza nei servizi di consulenza di Eurocons, società del marchio Eurogroup, e dalla competenza tecnica di Energheia Italia, entrambe maturate in campo energetico.

Primo Piano

    
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Governance - Statuto

TITOLO I - Denominazione Sede – Durata – Oggetto Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 TITOLO II - Capitale sociale – Prelazione Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 TITOLO III - Assemblea di soci Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 TITOLO IV - Amministrazione Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 TITOLO V - Controllo Contabile e Collegio Sindacale Art. 22 Art. 23 TITOLO VI - Bilancio ed Utili Art. 24 Art. 25 Art. 26 TITOLO VII - Scioglimento e liquidazione Art. 27 TITOLO VIII - Disposizioni Generali Art. 28 Art. 29

TITOLO I
Denominazione Sede – Durata – Oggetto

Art. 1

La società è denominata “EUROENERGY – Società per Azioni”.

Art. 2

La società ha sede legale nel comune di Torino.
L’organo amministrativo può istituire o sopprimere succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all’estero.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d’invio equivalente) all’indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
L’assemblea straordinaria della società può deliberare la proroga o l’anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.
L’eventuale proroga della società non costituisce causa di recesso per i soci.

Art. 4

La società opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili ed  ha per oggetto:
- la commercializzazione, progettazione, realizzazione, ristrutturazione, installazione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilabili, in ambito industriale, agrario e nel terziario;
- lo sviluppo di un’offerta di servizi integrati e di soluzioni globali per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico, per il riscaldamento ed il teleriscaldamento e per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica e di calore diretti ad una ottimizzazione dell’impiego dell’energia, mediante servizio energia e servizi connessi per edifici civili e industriali;
- la progettazione, realizzazione e conduzione di consorzi energetici;
- l’attività di valutazione di progetti e programmi di investimento con analisi tecnico-economica e l’elaborazione di documenti contrattuali per appalti, analisi di documentazione di gara, elaborazione di documenti contrattuali per appalti pubblici e privati.
La società può inoltre compiere, in via non principale e quindi non prevalente, tutte le operazioni industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che dal Consiglio di Amministrazione vengano ritenute necessarie, opportune o utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, può assumere, nei limiti di cui sopra, e cioè a titolo non principale o prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, nazionali od estere, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti previsti dall’articolo 2361 Codice Civile.
La società può inoltre concedere garanzie personali e reali, nonché fideiussioni, pegni ed ipoteche per debiti ed obbligazioni proprie ovvero di società controllate o collegate.
 

TITOLO II
Capitale sociale – Prelazione

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.000.000 (unmilione) azioni prive di indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili ai sensi dell'articolo 2347 codice civile e sono liberamente trasferibili con i limiti previsti dagli articoli 2355 e seguenti codice civile e con i limiti di cui infra.
Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, sia mediante conferimento in denaro che mediante conferimento di beni in natura o crediti, sotto l'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti.
Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni ai sensi dell'art. 2348 cod. civ..

Art. 6

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
I portatori di obbligazioni debbono nominare un loro rappresentante comune.
All’assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto relative alle assemblee straordinarie.

Art. 7

La Società può costituire, con deliberazione costitutiva dell’organo amministrativo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. del codice civile.
Al rimborso totale e/o parziale dei predetti patrimoni saranno destinati i proventi dell’affare stesso sulla base di un apposito programma deliberato dal Consiglio d’Amministrazione della Società.

Art. 8

I soci possono sopperire all’eventuale fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale, destinati a costituire un’apposita riserva della società.
Detti versamenti possono essere eseguiti dai soci proporzionalmente o meno alla partecipazione dagli stessi detenuta.
Inoltre i soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società.
Tali finanziamenti possono aver luogo a titolo di:
a) versamenti destinati alla sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non ancora deliberato, da considerarsi un debito nei confronti del socio, infruttifero di interessi, da rimborsarsi qualora l’aumento del capitale sociale non venga deliberato entro il termine indicato dal versante o, in mancanza, entro cinque anni dal versamento;
b) finanziamenti che possono essere fruttiferi o meno di interessi, a seconda di quanto pattuito all’atto del loro versamento; in mancanza di specifica pattuizione i finanziamenti si intenderanno infruttiferi di interessi.

Art. 9

La Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne la incidenza delle perdite, ai sensi dell’art. 2348 del Codice Civile, nonché assegnare ai dipendenti della Società o di società controllate strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile.
La Società può, inoltre, emettere, con delibera da assumersi da parte dell’assemblea straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti, per l’apporto di opere e/o servizi da parte dei soci e/o di terzi ai sensi dell’articolo 2346 comma 6 del Codice Civile.

Art. 10

Salvo diverso accordo scritto fra tutti gli azionisti, ogni atto traslativo della proprietà delle azioni, o costitutivo di diritti reali sia a titolo oneroso che gratuito, a titolo sia particolare che generale, è subordinato al diritto di prelazione da esercitarsi da parte degli altri soci, a parità di condizioni, in proporzione alle azioni della stessa categoria possedute, osservando le norme che seguono.
Il socio che intende cedere le proprie azioni deve comunicare agli altri soci la propria decisione di vendere, mediante offerta scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi contestualmente a tutti gli azionisti all’indirizzo indicato nel libro soci, indicando il prezzo e le modalità dell’alienazione ed allegando in copia l’offerta ricevuta dal terzo.
I soci interpellati devono far valere il diritto di prelazione entro un mese dalla ricevuta comunicazione; chi non esprima, per scritto tramite raccomandata entro tale termine, la sua precisa volontà, perde il diritto di prelazione a favore degli altri azionisti.
Il diritto di prelazione di cui dispone un socio deve essere sfruttato da quest’ultimo per il complessivo valore di tale suo diritto; egli non può quindi avvalersi solo parzialmente dell’esercizio di tale suo diritto.
I soci acquirenti devono provvedere al pagamento delle azioni entro quindici giorni decorrenti dal giorno del perfezionamento della vendita attraverso l’esercizio del diritto di prelazione.
Il socio inadempiente perde il diritto di prelazione, oltre a rispondere degli eventuali danni.
Nel caso in cui solo alcuni soci esercitino il diritto di prelazione questo si intende esercitato anche sulle azioni di spettanza dei soci che non lo esercitano. Se la prelazione non viene esercitata per l’intero ammontare delle azioni oggetto dell’offerta, il socio offerente può vendere liberamente le proprie azioni entro quattro mesi dalla data di spedizione della lettera di offerta, purché le condizioni, delle quali dovrà dare comunicazione ai soci, non siano più favorevoli per l’acquirente di quelle contenute nell’offerta.
Il diritto di prelazione deve valere anche in caso di donazione, di aggiudicazione pubblica e giudiziaria, di pignoramento, di fallimento od altra procedura concorsuale, di interdizione, di inabilitazione ed incapacità civile e comunque tutte le volte che si tende con qualsiasi atto a limitarne la portata o ad eluderlo.
In caso di donazione il prezzo è fissato da un perito arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società, su istanza dell’Organo amministrativo.
Il diritto di prelazione previsto al presente articolo si applica anche nell’ipotesi di cessione dei diritti d’opzione che possono spettare agli azionisti in seguito a deliberazioni di aumento di capitale.
L’intestazione dell’azione, o di parte della stessa, ad una società fiduciaria sulla base di un contratto fiduciario, non costituendo atto traslativo della proprietà, non è subordinata alla prelazione a favore degli altri soci a condizione che la società fiduciaria ogni qualvolta partecipi ad una assemblea della società, dichiari per iscritto che il fiduciante non è mutato.
Il diritto di prelazione previsto nel presente articolo non si applica alle ipotesi di trasferimenti (i) alla società o persone controllanti il socio cedente, in via diretta o indiretta; (ii) ad una società controllata dal socio cedente direttamente o indirettamente; (iii) ad una società controllata direttamente o indirettamente dalla medesima controllante o persone di cui al punto (i), laddove per controllo si intende quello di cui all'articolo 2359, 1° comma, c.c. Resta inteso che in tali casi il trasferimento è consentito solo a condizione che il socio cedente s'impegni a riacquistare dal cessionario, e quest'ultimo si impegni a retrocedere al socio cedente, la partecipazione trasferita nel caso in cui per qualsiasi ragione venisse a mancare il vincolo di controllo sopra descritto.
La modifica della presente clausola di prelazione non comporta il diritto di recesso dei soci.
 

TITOLO III
Assemblea di soci

Art. 11

L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’assemblea ordinaria:
- l’approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- l’approvazione del l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
Sono invece di competenza dell’assemblea straordinaria:
- la modificazione dello statuto sociale;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’art. 9 del presente statuto;
- l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12

L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata, presso la sede sociale, oppure altrove in Italia o in altro stato appartenente all’Unione Europea, mediante avviso comunicato agli Azionisti e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, con mezzi (cartacei o magnetici) spediti con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova del ricevimento.
Nell’avviso di convocazione può essere fissata una seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
L’avviso di convocazione deve indicare:
-il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
-la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
-le materie all’ordine del giorno;
-le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
Le Assemblee sono valide, anche senza le anzidette formalità di convocazione, quando vi intervengano o siano rappresentati tutti i soci titolari dell’intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In caso di assemblea totalitaria, entro cinque giorni dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo non presenti.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti ed i titolari di strumenti finanziari che hanno diritto di voto nelle materie iscritte nell’ordine del giorno.
Ogni socio  può farsi rappresentare da altro socio con atto di delega scritto, il tutto a norma degli articoli 2370 e 2372 Codice Civile.
La rappresentanza in assemblea può essere conferita per delega scritta solo per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
La regolarità della delega viene accertata dal presidente dell’assemblea.
L’assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia permesso il regolare svolgimento della discussione, consentendo ai presenti di seguire la discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e che l’espressione di voto sia inequivocabile.
Soddisfatte tali condizioni, l' assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro sociale.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Art. 13

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli amministratori delegati; in difetto l’assemblea stessa elegge il proprio presidente a maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio, e può eventualmente, a maggioranza dei presenti, scegliere tra i soci presenti due scrutatori.

Art. 14

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se prese con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino le maggioranze di cui agli articoli 2368 comma 1, in prima convocazione, e 2369 comma 3 del Codice Civile, in seconda convocazione.
L’assemblea  straordinaria in prima  convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, nel rispetto dell’art. 2369 cod. civ..
Le votazioni si fanno per acclamazione o per votazione palese.

Art. 15

Le deliberazioni dell’assemblea sono atte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea, e anche in allegato, l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il tutto come meglio indicato all’art. 2375 cod. civ.
 

TITOLO IV
Amministrazione

Art. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce e delibera ai sensi di legge, composto da sei membri.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’assemblea anche tra non soci e per la prima volta nell’atto costitutivo.
Salvo preventivo accordo scritto di tutti i soci sui nomi dei Consiglieri, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

  1. - dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i primi tre amministratori da eleggere;
  2. - i restanti due amministratori sono tratti dalla lista che ha ricevuto un numero di consensi immediatamente inferiore alla prima.
  3. - il sesto amministratore è tratto dalla lista che ha ricevuto un numero di consensi inferiore alla seconda lista.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea elettiva, nomina nel suo seno il Presidente, eventualmente un vice presidente, con funzione di vicario, ed eventualmente uno o più amministratori delegati.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo che l’assemblea in occasione della nomina non stabilisca una durata della carica più breve, e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Qualora venisse a cessare, per dimissioni od altre cause, almeno la metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare senza ritardo l’assemblea alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l’assemblea provvederà come sopra alla nomina del nuovo Consiglio.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di gestione dell’impresa.
Esso può pertanto compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, escluso soltanto quanto la legge o il presente statuto riserva tassativamente all’assemblea dei soci.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.
Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. 
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all’organo di controllo gestionale, con le modalità previste dal Codice Civile e con cadenza almeno trimestrale.
Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.
La carica di amministratore delegato è cumulabile con quella di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell’ambito della delega conferita loro, anche agli amministratori delegati.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre autorizzare il presidente e gli amministratori delegati a nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può radunarsi in ogni luogo, sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia o in uno stato appartenente all’Unione Europea ed è convocato dal presidente per deliberare nei casi previsti dalla legge e dallo statuto ovvero su richiesta al presidente da parte di un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi forma di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) e comunque in qualsiasi forma di telecomunicazione diretta che gli attuali sistemi consentono o che quelli futuri consentiranno
Il consiglio può inoltre tenersi con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti che  tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente dell’adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Il consiglio delibera con la maggioranza degli intervenuti.

Art. 21

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, un compenso per la loro prestazione, determinato dall’assemblea.
I compensi spettanti agli amministratori delegati ed ai consiglieri aventi particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
 

TITOLO V
Controllo Contabile e Collegio Sindacale

Art. 22

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, nominati, ai sensi dell'art. 2397 e ss Codice Civile, dall'assemblea che ne determinerà l'emolumento. Essi durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile deve riunirsi almeno ogni novanta giorni: la riunione può svolgersi anche con qualsiasi mezzo di telecomunicazione diretta che gli attuali sistemi consentono o che quelli futuri consentiranno, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di avere contezza degli eventuali documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua mancanza il sindaco più anziano di età.
 

TITOLO VI
Bilancio ed Utili

Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25

Al termine di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale,  dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.
Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci sono così ripartiti:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, , ai soci in proporzione al numero di azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Art. 26

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato dall’organo amministrativo ed entro i termini e le modalità che verranno fissate dall’assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vanno prescritti a favore della società.
 

TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione

Art. 27

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2484 e ss. del Codice Civile, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
 

TITOLO VIII
Disposizioni Generali

Art. 28

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Statuto sarà devoluta ad un arbitro unico (ovvero Collegio di 3 membri indipendenti), nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino dietro istanza di una qualunque delle Parti. L’arbitro deciderà della controversia in via irrituale, secondo equità.  La sede dell’arbitrato sarà a Torino.

Art. 29

Per tutto quanto non disposto e considerato nel presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge.